Novità Antincendio per gli alberghi
Proroga degli obblighi di adeguamento e novità sulle SCIA

Con il Decreto Milleproroghe 2024, sono stati aggiornati i termini per l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive, in particolare degli alberghi con oltre 25 posti letto. Il Senato della Repubblica ha confermato la modifica dell'articolo 1, comma 1122, lettera i), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
Vediamo nel dettaglio cosa cambia.
Obblighi antincendio: cosa prevedeva la normativa
Originariamente, gli alberghi erano tenuti a completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024. Per poter usufruire della proroga concessa nel 2017, era necessario presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 30 giugno 2023, una SCIA parziale (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che attestasse il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, stabilite dalle specifiche regole tecniche:
- Resistenza al fuoco delle strutture
- Reazione al fuoco dei materiali
- Compartimentazioni
- Corridoi
- Scale
- Ascensori e montacarichi
- Impianti idrici antincendio
- Vie di uscita ad uso esclusivo (esclusi i punti in cui è prevista la reazione al fuoco dei materiali)
- Vie di uscita ad uso promiscuo (esclusi i punti in cui è prevista la reazione al fuoco dei materiali)
- Locali adibiti a deposito
Le novità introdotte dal Milleproroghe 2024
Con l'ultima proroga, il Governo ha stabilito che:
- Il termine ultimo per completare l’adeguamento antincendio degli alberghi è spostato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026.
- Il termine per la presentazione della SCIA parziale è prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025.
Attenzione però: la proroga è accompagnata da un inasprimento dei requisiti. La SCIA parziale dovrà ora attestare il rispetto di almeno otto delle prescrizioni sopra elencate, e non più sei.
In sintesi, per mantenere la possibilità di completare l'adeguamento entro il 2026, gli albergatori devono:
- Presentare la SCIA parziale entro il 31 dicembre 2025.
- Dimostrare la conformità ad almeno otto prescrizioni antincendio.
Riferimenti normativi
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1122, lettera i)
- Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Milleproroghe 2024)
- Regole tecniche verticali applicabili agli alberghi, in particolare il DM 9 aprile 1994 (Norme di prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere).
Conclusioni
Gli operatori del settore alberghiero devono prestare massima attenzione a queste nuove scadenze e requisiti. Il mancato adeguamento può comportare sanzioni amministrative, responsabilità civili e, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.
Si consiglia pertanto di attivarsi tempestivamente con l’assistenza di tecnici abilitati per verificare lo stato di conformità della propria struttura e predisporre correttamente la documentazione necessaria.
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