Il Decreto-Legge 19/2024 introduce una nuova normativa per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, nota come “patente a crediti”.
Questa misura, in vigore dal 1° ottobre 2024, prevede l’obbligatorietà di dotarsi della patente a crediti per tutte le imprese e i lavoratori autonomi (artigiani senza dipendenti) che operano nei cantieri temporanei o mobili; essa funziona come un sistema di punteggio che può essere decurtato in caso di violazioni delle norme di sicurezza, e reintegrato attraverso corsi di formazione specifici.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non disponga diversamente.
Ogni impresa e lavoratore autonomo riceverà una patente con un iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
I crediti possono essere decurtati in caso di violazioni delle norme di sicurezza. Ad esempio:
• Mancanza di dispositivi di protezione individuale: comporta la perdita di 3 crediti.
• Violazioni gravi, come il mancato rispetto delle misure di emergenza: possono comportare la decurtazione di fino a 10 crediti.
E “nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può “sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi” ed è l’ispettorato nazionale del lavoro che “definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”.
I crediti persi possono essere reintegrati partecipando a corsi di formazione specifici. Questi corsi sono progettati per migliorare le competenze e la consapevolezza in materia di sicurezza sul lavoro.
• Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
• I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici.
• Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
• Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Alcune categorie di aziende potrebbero essere esentate dal sistema della patente a crediti. Ad esempio, le piccole imprese con meno di dieci dipendenti potrebbero beneficiare di agevolazioni, purché dimostrino di adottare misure adeguate di sicurezza.
Inoltre l’obbligo di acquisire la patente a crediti non è rivolto alle imprese in possesso di una certificazione Soa, dalla classe III in su.
Le aziende dovranno adattarsi rapidamente alle nuove normative, implementando procedure di sicurezza più rigorose e formando adeguatamente il personale. Il mancato rispetto delle nuove disposizioni può comportare non solo la perdita di crediti, ma anche sanzioni amministrative e la sospensione delle attività nei casi più gravi. Le imprese saranno motivate a investire in formazione e attrezzature di sicurezza per evitare decurtazioni di crediti e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
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