Sono state approvate le nuove Linee di indirizzo per la formazione degli alimentaristi (Delibera di giunta regionale 540/2024) che sostituiscono le precedenti disposizioni in materia (Delibere di giunta regionale 559/2008 e 24/2000).
Al personale addetto a:
· preparazione
· trasformazione
· manipolazione
· trasporto
· vendita e somministrazione degli alimenti
E' un requisito fondamentale per garantire l'igiene e la sicurezza degli alimenti. Costituisce infatti uno strumento indispensabile per prevenire le tossinfezioni alimentari.
Il regolamento CE 852/2004 stabilisce che i responsabili dell'impresa alimentare, cioè
· gli Operatori del settore alimentare (OSA),
· gli Operatori del settore mangimistico (OSM)
· gli operatori economici (OE) oppure i Responsabili dei Piani di autocontrollo o i preposti,
sono tenuti a possedere idonea formazione e assicurarla ai propri addetti in relazione al tipo di attività assegnata.
Si tratta di una formazione specifica in materia di igiene alimentare, permanente e documentata.
In Toscana, la formazione in tema di igiene ed applicazione del sistema HACCP, è disciplinata dalla nuova Delibera di Giunta regionale 540 del 6 maggio 2024 che, in particolare, definisce:
· le responsabilità degli Operatori in tema di formazione, la definizione dei moduli formativi (A, B, C), i relativi contenuti, le modalità di erogazione, i requisiti dei docenti, l’aggiornamento periodico ecc.
· le indicazioni alle Aziende Usl sull’attività di verifica della formazione e della sua efficacia, nell’ambito dei controlli ufficiali.
I corsi si articolano in moduli (A, B, C) e rappresentano un insieme di obiettivi formativi aggregati.
· La formazione degli addetti di livello 1 è costituita dal percorso formativo Modulo A (durata 2 ore)
· La formazione degli addetti di livello 2 è costituita dal percorso formativo Modulo A (durata 2 ore) + Modulo B (durata 4 ore);
· La formazione degli Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti è costituita dal Modulo A ( durata 2 ore) + Modulo C durata 8 ore)
I corsi di formazione, in base al modulo, possono essere erogati da:
· il modulo A può essere erogato dalle imprese alimentari per i propri addetti, dalle Agenzie formative accreditate in Regione Toscana e da TRIO (gratuitamente)
· i moduli B e C possono essere erogati dalle imprese alimentari per i propri addetti e dalle Agenzie formative accreditate in Regione Toscana
· Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;
· tabaccai;
· promoter;
· personale addetto alla sola somministrazione di alimenti e bevande, incluso il personale dedito alla somministrazione nelle strutture educative e scolastiche
· addetti alla vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;
· addetti alla produzione e/o commercializzazione di alimenti a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale;
· addetti all’imballaggio delle uova;
· lavapiatti;
· addetti alle pulizie in qualsiasi attività alimentare ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004, compresi gli addetti alle pulizie dei locali adibiti alla preparazione, deposito e somministrazione di alimenti nelle strutture alberghiere e collettive;
· addetti ad altre lavorazioni con rischio chimico trascurabile;
· trasportatori/magazzinieri (inclusi i rider).
In generale, le attività non comprese nell’elenco 1 sono da ritenere incluse nell’elenco 2.
· Cuochi (ristorazione collettiva, aziendale, scolastica compresi asili nido, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie);
· Pasticceri;
· Gelatai (produzione);
· Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
· Addetti alla produzione di paste alimentari (fresche e secche);
· Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi (esclusi addetti alla stagionatura e mungitori);
· Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita delle carni, del pesce e dei molluschi;
· Addetti alla produzione di ovoprodotti;
· Addetti all’impiego di funghi epigei spontanei freschi e/o diversamente conservati;
· Addetti all’impiego di additivi, aromi, enzimi;
· Molitori, tostatori ed altri operatori di settori produttivi che per materia prima e/o processo produttivo possano manifestare rischio relativo alla presenza di micotossine, acrilammide ed altri contaminanti xenobiotici;
· Baristi (ad esclusione della sola somministrazione bevande);
· Fornai e addetti alla produzione di pizze piadine e analoghi;
· Addetti alla vendita di alimenti sfusi e deperibili;
· Addetti alla lavorazione degli ortofrutticoli;
· Addetti all’industria conserviera preposti al monitoraggio dei CCP;
· Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande preposti al monitoraggio dei CCP.
Oltre alle figure viste in precedenza, per quanto riguarda la somministrazione, almeno il maitre o responsabile di sala delle imprese che producono alimenti non confezionati senza glutine (contenuto inferiore ai 20 ppm), destinati alla somministrazione e vendita diretta a celiaci, sono tenuti a frequentare un corso di formazione specifico sulla celiachia e le relative problematiche alimentari, differenziato a seconda del profilo di rischio dell'attività cui è associata l'impresa, disciplinato dalla Delibera di Giunta regionale 1128 del 3 agosto 2020.
Gli ambiti di applicazione delle linee di indirizzo sono:
· attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva/assistenziale: ospedali, case di cura e di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, caserme, istituti di pena, ecc.
· attività di produzione pasti per la ristorazione pubblica: ristoranti, pizzerie, trattorie, fastfood, catering, strutture ricettive (alberghi, bed and breakfast, ostelli, agriturismi, ecc), bar, circoli privati, sagre, ecc.
· laboratori artigianali con vendita diretta al consumatore (es. pizzerie a taglio, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, panifici, ecc.).
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